Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
Emissione OPF per l'utilizzo dell'Accordo Quadro Edizione 1 Id 2076 per l’affidamento del servizio di pulizia, di disinfestazione e per il presidio di pulizia per le sedi centrali del Ministero site in Roma, a Via Nomentana, n.2, Via G. Caraci, n. 36, Via del Policlinico, n. 1, Hangar 151 in Via Mario Mameli snc