Riferimenti normativi su organizzazione e attività

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Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Decreto legge Numero 104 del 14/08/2020

Tipologia: Decreto legge
Numero: 104
Data promulgazione: 14-08-2020
Argomento della Normativa: Sovvenzioni e contributi

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 

Art. 88 (Decontribuzione per le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e crocieristiche) 

(come da ultimo modificato dalla LEGGE 9 novembre 2021, n. 156)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

 

Art. 89 (Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo)

(come da ultimo modificato dal DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, ((alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)) alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Contenuto creato il 05-07-2022 aggiornato al 05-07-2022
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