Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
OOPP Sicilia e la Calabria Ufficio 4 - Tecnico per le dighe
Competenze Ufficio “Tecnico per le dighe”
- parere sui progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi ed esecutivi e redazione dei fogli di condizione per la costruzione delle opere;
- istruttoria ed approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi di interventi di riparazione locale su dighe esistenti e di interventi di adeguamento/miglioramento e di riparazione locale di opere complementari e accessorie;
- istruttoria ed approvazione tecnica degli studi di rivalutazione sismica delle opere complementari e accessorie escluse quelle di ritenuta ai sensi dell’articolo 4, del decreto legge n.79 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n.139 del 2004;
- vigilanza sulla esecuzione dei lavori di costruzione di nuove dighe, di interventi di adeguamento e di miglioramento, nomina dell’assistente governativo e autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- vigilanza durante l’esercizio sperimentale e ordinario degli sbarramenti attraverso visite ispettive e controllo delle asseverazioni e delle rilevazioni strumentali; autorizzazione e revoca agli invasi sperimentali;
- prescrizione di studi, di indagini, di provvedimenti di limitazioni dell’esercizio e di esecuzione di interventi per motivi di sicurezza;
- redazione e aggiornamento dei Fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione delle dighe e dei Documenti di protezione civile;
- provvedimenti di urgenza;
- segnalazione alle Prefetture della mancata ottemperanza alle normative di settore;
- parere alle Regioni sui progetti di gestione degli invasi;
- verifiche istruttorie dei progetti e vigilanza durante l’esercizio delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- attività di cooperazione con le strutture territoriali di protezione civile e supporto tecnico in occasione di scenari di allertamento o di emergenza che coinvolgano la sicurezza delle dighe;
- assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi e convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione da parte della Direzione generale.
- svolge le funzioni indicate all’articolo 3, comma 5, relativamente ai bacini con foce al litorale della Sicilia, e relativamente ai bacini con foce al litorale calabrese dal Sinni (escluso) al Lao (incluso);