Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per lo sviluppo del territorio, Div 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso
Competenze
- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio anche con riferimento ai piani di investimento e analisi economiche negli ambiti di competenza;
- attività di controllo di gestione e supporto al Direttore generale nei rapporti con l’O.I.V. ai fini del controllo strategico;
- supporto giuridico legale al Direttore generale;
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza;
- la gestione contabile degli interventi avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 limitatamente ai capitoli di spesa e ai loro piani gestionali.