Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale Div 2 - Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità di sistema portuale, servizi ed attività ancillari nei porti e funzioni statali residuali in materia di demanio marittimo
Competenze
- procedimenti relativi all’assetto istituzionale delle Autorità di sistema portuale;
- gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale e monitoraggio sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali;
- approvazione dei bilanci e delle relative variazioni, delle piante organiche e dei regolamenti di contabilità delle autorità portuali nonché di altre eventuali delibere soggette ad approvazione;
- esame delle relazioni annuali delle autorità portuali, delle relazioni dei collegi dei revisori dei conti, delle verifiche amministrativo-contabili, dei referti della Corte dei conti;
- elaborazione della Relazione annuale sull’attività delle Autorità di sistema portuale e il lavoro portuale (articoli 9, comma 3 e 16, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n.84);
- disciplina dei servizi e delle operazioni portuali, dei servizi tecnico-nautici e del lavoro temporaneo e costituzione commissioni consultive ex articolo 15 della legge n.84 del 1994;
- funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
- attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
- rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
- gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale;
- cura del contenzioso di settore.