Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere
Competenze stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190:
- a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- b) rapporti con l'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici;
- e) attività di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di contratti pubblici;
- f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
- g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo;
- h) attività di sorveglianza sulle grandi opere;
- i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.