Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per lo sviluppo del territorio, Div 6 - Autorità di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell'Unione europea
Competenze
- certificazione delle spese, elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione europea relativamente ai programmi di competenza della Direzione generale;
- rapporti con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E. e la Commissione europea in merito alle procedure economiche e finanziarie dei programmi;
- gestione e controllo dei flussi economici e finanziari dei Piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione europea di competenza della Direzione.