Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per le strade e le autostrade Div 5 - Attuazione leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale, sviluppo della mobilità in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
Competenze
- attività istruttoria per l’erogazione a favore di ANAS S.p.A., Regioni, Province, Comuni ed altri Enti di risorse finanziarie nazionali, la realizzazione e il monitoraggio, anche con il supporto dei Provveditorati alle OO.PP., anche avvalendosi delle società miste regionali, di infrastrutture di interesse nazionale e locale e la gestione dei relativi capitoli di spesa;
- gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- completamento della gestione stralcio dei finanziamenti di cui alle leggi speciali riguardanti la viabilità di interesse locale;
- individuazione di criteri e modalità per la definizione dei programmi degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse locale;
- erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e ss.mm.ii.;
- attività istruttoria sui progetti in ambito nazionale, regionale ed europeo del Piano generale della mobilità ciclistica per l’erogazione dei finanziamenti a favore di Regioni, Province autonome e Roma Capitale.