Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per le strade e le autostrade Div 1 - Affari generali, contenzioso, coordinamento legislativo e delle attività contabili
Competenze
- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali;
- gestione delle spese correnti e di quelle necessarie al funzionamento della Direzione generale;
- attività di controllo di gestione e supporto al Direttore generale nei rapporti con l’O.I.V. ai fini del controllo strategico;
- supporto giuridico-legale, contabile e di bilancio alla Direzione generale;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- assicurare la predisposizione della Relazione annuale sulla attività della Direzione;
- predisposizione degli atti di nomina dei collaudatori sugli investimenti autostradali;
- garantire l’approvazione complessiva finale dell’investimento;
- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione.