Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per l'edilizia statale, le politiche abitative Div 9 - Cooperative edilizie
Competenze
- disciplina delle cooperative edilizie, comprese quelle per le Forze armate e di Polizia;
- vigilanza e contenzioso in materia di cooperative edilizie, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- mutui per cooperative edilizie;
- iniziative e controlli in materia di accesso alla proprietà delle abitazioni e di canoni di locazione, analisi in materia di benefici pubblici e iniziative di promozione per l’edilizia sociale;
- disciplina dei SIEG (Servizi Interesse Economico Generale) ed ordinamento comunitario dell'alloggio sociale e rapporti con le regioni;
- studi, analisi e ricerche sul settore abitativo e iniziative comunitarie ed internazionali;
- contenzioso in materia;
- elenco dei commissari governativi per le cooperative edilizie e liquidatori nomina ed aggiornamento.