Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
attestazione di ammissione di registrazione del provvedimento numero 598 del 21/06/2023, con oggetto MIT - PROVV.OOPP. - R. T.I. ANESE S.R.L. (mandataria) e FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L (mandante) - D.P. n. 598 del 21.06.2023 di approvazione dell'atto rep
Data: 07-07-2023
Allegati

(Pubblicato il 17/07/2023 - Aggiornato il 17/07/2023 - 628 kb - pdf)
Contenuto creato il 17-07-2023 aggiornato al 17-07-2023