Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
53° Atto Attuativo - Protocollo nr: 37968 - del 28/10/2022 - Trasmissione D.P. n. 921 del 28.10.2022 di esecutorietà del 53° Atto attuativo Rep. n. 8890 del 28.10.2022 alla Convenzione generale n. 7191 del 1991 e relativi atti aggiuntivi -
Data: 06-12-2022
Allegati

(Pubblicato il 09/12/2022 - Aggiornato il 09/12/2022 - 629 kb - pdf)
Contenuto creato il 09-12-2022 aggiornato al 09-12-2022