Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Trasmissione Decreto Provveditoriale n.883 del 19.10.2022 di approvazione del 51° Atto Attuativo e secondo Atto d'Avviamento Rep. n. 8879 del 03.08.2022 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e dei relativi Atti di rettifica
Data: 01-12-2022
Allegati

(Pubblicato il 05/12/2022 - Aggiornato il 05/12/2022 - 627 kb - pdf)
Contenuto creato il 05-12-2022 aggiornato al 09-12-2022