Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
50° Atto attuativo e ricognitivo - rep. n. 8877 del 09.06.2022 - e primo atto d'avviamento alla Convenzione generale n. 7191 del 1991 e successivi atti aggiuntivi ed attuativi
Data: 22-07-2022
Allegati

(Pubblicato il 26/07/2022 - Aggiornato il 26/07/2022 - 205 kb - pdf)
Contenuto creato il 26-07-2022 aggiornato al 09-12-2022