Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020. Convenzione relativa a intervento: "Bretella di collegamento dello stabilimento ASK TK di Terni con la strada Terni-Rieti” ed “Intervento relativo all'integrazione della viabilità complanare nel Comune di Orvieto”
Note
Il beneficiario è stato individuato nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e relativi addendum
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Delibera CIPE numero 98 del 22 dicembre 2017 --> http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/98-22-dicembre-2017/
Delibera CIPE numero 26 del 28 febbraio 2018 --> http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/26-28-febbraio-2018/
Delibera CIPE numero n. 12 del 28 febbraio 2018 --> http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/12-28-febbraio-2018/
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 07/04/2020 - Aggiornato il 07/04/2020 - 171 kb - pdf)

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