Atti di concessione

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Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Comune di Scaletta Zanclea (ME) Contratti di Quartiere II

Nominativo: Comune di Scaletta Zanclea (ME)
Dati fiscali: Codice fiscale - '00393920830
Normativa alla base dell'attribuzione: Decreto ministeriale del 30/12/2002
Dirigente o funzionario responsabile: Gennaro De Vivo
Importo atto di concessione:  € 380.855,64
Data atto di concessione: 02-08-2007

Note

Contratti di quartiere II - pagamento effettuato a seguito di reiscrizione in bilancio.

Legge 8.2.2001 art. 4 comma 1

Convenzione del 2 Agosto 2007
Finanziamento assegnato per sperimentazione 380.855,64

Interventi previsti da Convenzione
Saldo quota del finanziamento in conto sperimentazione
 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Decreto Ministeriale 30.12.2002 n. 1025

Importi dei vantaggi economici corrisposti

ImportoDataAnno
€ 26.498,1620/02/20192019

Allegati

File con estensione pdf . DECRETO 30 DICEMBRE 2002: DECRETO 30 DICEMBRE 2002.pdf
(Pubblicato il 20/02/2019 - Aggiornato il 20/02/2019 - 44 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Convenzione Comune di Scaletta Zanclea_02.08.2007-oscurato.pdf
(Pubblicato il 02/11/2022 - Aggiornato il 02/11/2022 - 2339 kb - pdf)
Contenuto creato il 20-02-2019 aggiornato al 02-11-2022
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