Atti di concessione

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Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Comune di Villapiana (RC) - Contratti di quartiere II Limiti d'impegno 2015 2017

Nominativo: Comune di Villapiana (RC)
Dati fiscali: Codice fiscale - 81000090787
Normativa alla base dell'attribuzione: Legge Numero 21 del 08/02/2001
Dirigente o funzionario responsabile: Barbara  Acreman
Importo atto di concessione:  € 1.140.424,38
Data atto di concessione: 14-03-2008

Note

Contrati di quartiere II - pagamento effettuato a seguito di re iscrizione in bilancio
Interventi previsti da Convenzione
Limiti d'impegno 2015 2017

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Decreto Ministeriale 30.12.2002 n. 1025

Importi dei vantaggi economici corrisposti

ImportoDataAnno
€ 228.084,9020/02/20182018

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Convenzione Comune di Villapiana _OSCURATO_ 14.03.2008.pdf
(Pubblicato il 02/11/2022 - Aggiornato il 02/11/2022 - 3184 kb - pdf)
Contenuto creato il 20-02-2018 aggiornato al 02-11-2022
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