Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Progetto 2015-EU-TM-0193-M: SESAR Deployment Programme Implementation 2015 - Cluster 1
Note
Normativa alla base dell' attribuzione:Grant Agreement n. INEA/CEF/TRAN/M2015/1131871 del 18.11.2016 15.12.2017 29.08.2018 01.03.2019 e 20.11.2019.
Regolamento alla base dell' attribuzione:Programma CEF 2014 - Regolamento CE n.1316/2013
Pagamento tramite: sistema informativo IGRUE Conto di tesoreria n. 23211 del Ministero del Tesoro Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie finanziamenti CE;Contabilità Speciale MIT 5838
Link al Progetto https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2015-eu-tm-0193-m
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
selezione avvenuta a seguito di partecipazione a bando di finanziamento Europeo
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 02/11/2022 - Aggiornato il 02/11/2022 - 864 kb - pdf)

(Pubblicato il 28/10/2022 - Aggiornato il 28/10/2022 - 587 kb - pdf)

(Pubblicato il 28/10/2022 - Aggiornato il 28/10/2022 - 523 kb - pdf)

(Pubblicato il 28/10/2022 - Aggiornato il 28/10/2022 - 705 kb - pdf)

(Pubblicato il 28/10/2022 - Aggiornato il 28/10/2022 - 57 kb - pdf)