Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 -Asse E linea di azione 1 - SR 352 Di Grado completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado (GO) 2) Interventi per la messa in sicurezza di un tratto della SR14 dal km 100+900 al km 101+900 con la realizzazione di un percorso ciclopedonale in Comune di Torviscosa
Note
Titolo degli interventi 1)SR 352 "Di Grado" completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado (GO) 2) Interventi per la messa in sicurezza di un tratto della SR14 dal km 100+900 al km 101+900 con la realizzazione di un percorso ciclopedonale in Comune di Torviscosa per un ammontare ammesso a finanziamento rispettivamente di euro 2.120.000,00 e di euro 930.000,00
Richiesta Anticipazione rispettivamente del 20% e del 10% dell'importo ammesso a finanziamento per entrambi gli interventi, esitata attraverso il Sistema IGRUE SAP del Ministero Economia e Finanze con Disposizioni di Pagamento n. 202104070 del 10/05/2021 quietanzata in data 13/05/2021 per un ammontare pari ad Euro 398.000,00 a valere sul conto n. 25058
Link:
https://www.mit.gov.it/documentazione/piano-operativo-fondo-sviluppo-e-coesione-infrastrutture-2014-2020
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 per un ammontare pari a Euro 11.500.000,00
Allegati

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