Atti di concessione

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Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

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Nominativo: Città metropolitana di Milano
Dati fiscali: PARTITA IVA 1199250158
Normativa alla base dell'attribuzione: Delibera CIPE numero 56 del 29/09/2004
Dirigente o funzionario responsabile: Bernadette Veca
Importo atto di concessione:  € 175.668.986,00
Data atto di concessione: 30-08-2007

Note

Delibera CIPE n.56/2004;Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 7000 del 17.12.2008 ; Finanziamento €175.668.986,00  del 30/8/2007

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Delibera Cipe n.56/2004

Importi dei vantaggi economici corrisposti

ImportoDataAnno
€ 16.077.000,0015/04/20212021

Allegati

File con estensione doc Allegato: Delibera CIPE 56 - 2004.doc
(Pubblicato il 15/04/2021 - Aggiornato il 15/04/2021 - 77 kb - doc)
Contenuto creato il 15-04-2021 aggiornato al 09-01-2022
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