Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Programma Innovativo in Ambito Urbano (PIAU) - Porti e Stazioni - art.4 Legge 08.02.2001, n.21 e art.1, co.1, lett. c) DM 27.12.2001. Erogazione della quota parte mancante, a saldo dell’incarico di progettazione delle aree ferroviarie affidato allo Studio Fuksas
Note
Legge 08.02.2001, n.21, art.4 e DM 27.12.2001, art.1, co.1, lett. c). Protocollo d'Intesa n. 1286 del 5 luglio 2004.
Finanziamento complessivo concesso al Comune di Bari: euro 1.627.793,00. Finanziamento al netto del 3% per AT, assegnato al Comune di Bari: euro 1.578.959,00.
Finanziamento concesso erogabile in due tranche ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa n. 1286 del 05.07.2004:
70% del finanziamento: euro 1.105.272,00
30% del finanziamento: euro 473.687,00
Link al progetto:
www.comune.bari.it
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
DM prot. n. 3689 del 14 novembre 2003, registrato alla CdC il 1° dicembre 2003 reg. n. 4, fog. 59 di ripartizione dell'importo complessivo di euro 37.184.890,00 tra 23 Comune tra i quali Bari.
Decreto Dipartimentale prot. n. 4027 del 18 dicembre 2003 registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 13 gennaio 2004 al n. 18680
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

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