Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’eliminazione del pericolo di caduta di elementi di cornicioni sui sottostanti marciapiedi, l’eliminazione dell’infiltrazione di acqua proveniente dal bagno del piano superiore adiacente l’Ufficio del Prefetto presso la Prefettura di Frosinone- Ufficio territoriale del Governo sito in Piazza della Libertà n.11 Frosinone
Allegati

(Pubblicato il 12/01/2023 - Aggiornato il 12/01/2023 - 916 kb - pdf)