Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Autorizzazione sul cap. 7549 pg.1 dello stato di previsione della spesa del MIT, per Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario - Investimenti - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie, all'impegno dei residui di stanziamento 2020 pari ad euro 3.258.651,95 a favore di RFI S.p.A., per interventi di soppressione dei passaggi a livello.
Allegati

(Pubblicato il 20/12/2022 - Aggiornato il 20/12/2022 - 356 kb - pdf)