Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Decreto Provveditoriale di pagamento ad impegno contemporaneo in esecuzione al Decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, per lavori di riqualificazione ambientale di un sito confiscato alla mafia nel territorio di Ciaculli denominato “Giardino della memoria” e costruzione di una piccola casa museo destinata alla promozione della legalità e della coscienza civile e ambientale nelle giovani generazioni - I° stralcio esecutivo – interventi di messa in sicurezza dell’area nei confronti della caduta massi dalle pareti rocciose sovrastanti
Scelta del contraente
Lotto non presente poichè lavori antecedenti il PAT
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