Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Approvazione modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Note
Con riferimento al Fondo in oggetto, si rende noto che a seguito di osservazioni dell’ANCE e di esame della questione, si è proceduto ad una parziale modifica della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze in via telematica, specificatamente nella sezione I relativa alle dichiarazioni della stazione appaltante, che è stata integrata aggiungendo:
- una dichiarazione ulteriore:“la richiesta si riferisce a lavori per i quali è intervenuta l\'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo”;
- l’indicazione della “Data approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo”.
La compilazione obbligatoria di entrambe le informazioni di cui sopra è richiesta qualora non venga selezionata la dichiarazione già presente in piattaforma: “la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di collaudo approvati”.
La modifica è operativa dal giorno 8 agosto 2022, i soggetti che hanno presentato istanze prima della suddetta data saranno contattati singolarmente dalla struttura per verificare l’eventuale necessità di integrazione della domanda già presentata.
Allegati

(Pubblicato il 26/07/2022 - Aggiornato il 26/07/2022 - 304 kb - pdf)