Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
decreto di approvazione ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016, il contratto del 08/04/2022, prot. 2183, CIG 9135836A5B, con il quale sono stati affidati al RTI IGS S.r.l., C.F./P.IVA 01305310326, di Trieste, capogruppo, e Laboratorio R’BK S.r.l., C.F./P.IVA 00219410255, di Belluno, mandante, i lavori di indagini sui terreni e sui materiali in sito e in laboratorio, propedeutiche alle verifiche di vulnerabilità sismica ed idoneità statica di immobili in uso al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza su vari edifici in provincia di Venezia
Allegati

(Pubblicato il 03/05/2022 - Aggiornato il 03/05/2022 - 223 kb - pdf)