Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Decreto numero 46 del 13 luglio 2021 di autorizzazione al pagamento della somma di euro 431.390,76 a imprese ferroviarie varie, sul cap. 1267 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - esercizio finanziario 2021 - per "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" - "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" -"Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali".
Allegati
