Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Autorizzazione, per "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" - "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie" - Contributi agli investimenti ad imprese", al pagamento della somma di euro 71.463.275,15 a valere sull'impegno n. 2841/2021 clausola 1 e di euro 7.036.724,85 a valere sull'impegno n. 11416/2018 clausola 1, a favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Allegati

(Pubblicato il 30/11/2021 - Aggiornato il 30/11/2021 - 741 kb - pdf)