Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Accordo Istituzionale tra il MISM- Provv.to Interregionale OO.PP Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Coordinata Potenza e la Corte dei Conti Roma per i lavori di miglioramento classe energetica sede Corte dei Conti Potenza in viale del Basento
Note
Accordo istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e la Corte dei Conti Roma.
Allegati

(Pubblicato il 23/07/2021 - Aggiornato il 23/07/2021 - 337 kb - pdf)