Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
INDAGINI INTEGRATIVE RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL PIANO DI INDAGINI CONOSCITIVE SULLE STRUTTURE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UN LIVELLO DI CONOSCENZA LC2, NELL’AMBITO DEI LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA, SITO A GORIZIA IN VIA NAZARIO SAURO N. 1 - CUP D89I20000020001 – CIG Z1C2D1B350
Allegati

(Pubblicato il 22/04/2021 - Aggiornato il 22/04/2021 - 305 kb - pdf)