Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Perugia (PG) - B11169/2 - D.P. di Conferma dell' affidamento, Lettera commerciale n° 120/2020 PG del 13/10/2020 - Lavori di adeguamento funzionale miglioramento impiantistico e realizzazione delle opere per la sicurezza antincendio dei locali a servizio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti n.37 – Realizzazione collegamento idrico dalla centrale antincendio alla fornitura idrica.
Scelta del contraente
Allegati

(Pubblicato il 10/03/2021 - Aggiornato il 10/03/2021 - 344 kb - pdf)