Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Convenzione tra Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per l'Umbria, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Toscana, le Marche e l'Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l'Umbria, nell'ambito del programma degli interventi di manutenzione degli immobili in uso alla Direzione Regionale per l'Umbria.
Note
Convenzione tra: l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per l’Umbria con sede in Perugia, via Luigi Canali n.12 ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l’Umbria, con sede in Perugia, Piazza Partigiani n.1 nell'ambito del programma degli interventi di manutenzione degli immobili in uso alla Direzione Regionale per l'Umbria.
Allegati

(Pubblicato il 22/10/2019 - Aggiornato il 22/10/2019 - 633 kb - pdf)