Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Lavori di ristrutturazione degli uffici intercettazioni e Polizia giudiziaria al 7 e 6 piano del Palazzo di Giustizia di Milano
Scelta del contraente
Autorizzazione procedura aperta ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3 del d.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli uffici per rimodulazione logistica e rifacimento degli impianti degli uffici intercettazioni e Polizia giudiziaria al 7 e 6 piano del Palazzo di Giustizia di Milano.
Allegati

(Pubblicato il 15/05/2019 - Aggiornato il 15/05/2019 - 86 kb - pdf)