Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Decreto di approvazione disciplinare d'incarico - progettazione esecutiva ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di installazione degli impianti di generazione di calore per la climatizzazione ad alta efficienza e la sostituzione di serramenti presso la casa circondariale di Pavia
Scelta del contraente
Note
DP 6555 del 27/03/2019 approvazione disciplinare d'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di installazione degli impianti di generazione di calore per la climatizzazione ad alta efficienza e la sostituzione di serramenti presso la casa circondariale di Pavia" per la spesa occorrente e complessiva di €25.372,38
Allegati
