Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Autorizzazione, per I'esercizio finanziario 2018, sul capitolo 7518, piano gestionale dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, CDR 3 - Missione 13"Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" - Programma 5 "Sisfemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario'' - Azione 2 "lnterventi sulle infrastrutture ferroviarie" , I'impegno della somma di euro 127.377.191,78 quale residuo annualità 2017 di cui al DL 13312014 (cd. "Sb/occa ltalia") per i lavori relativi al terzo lotto della linea .AV/AC Genova-Milano: Terzo Valico dei Giovi"
Allegati
