Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Lavori da realizzarsi presso la Questura di Milano nell'ambito del Progetto FAMI 1728 Costruiamo l'integrazione OS2-ON3 Capacity building
Scelta del contraente
Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), secondo uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Allegati

(Pubblicato il 06/07/2018 - Aggiornato il 06/07/2018 - 93 kb - pdf)