Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
B11214 - D.P. di Approvazione perizia, atto contrattuale n.458 e Convenzioni n. 340 e n. 341 - Lavori di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo per la rimozione del manto di copertura,... presso l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Assisi (PG) - Sede del Corpo Forestale dello Stato.
Scelta del contraente
Accordi Quadro sottoscritti dal'Agenzia del Demanio, nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni, con operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.
Allegati
