Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica e di manutenzione straordinaria ed ottimizzazione energetica degli edifici esistenti nell'ambito della "Caserma Rutigliano" sede del Comando Provinciale Nucleo PT e Compagnia Matera della Guardia di Finanza
Scelta del contraente
Accordi Quadro sottoscritti dal'Agenzia del Demanio, nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del DL 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, con operatori specializzati del settore individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.
Allegati
