Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
lavori per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA della PALAZZINA A, nell'ambito dei lavori di costruzione di n.2 PALAZZINE ALLOGGI della GUARDIA DI FINANZA, site in VIA PADOVA E VIA TARABELLA a MILANO
Scelta del contraente
DP n. 13041 del 15/06/2017, procedura aperta, art 60 D.Lgs n:50/2016 si approva contratto n:6483 Impresa Tecno Edil srl importo complessivo €350.000,00
Allegati

(Pubblicato il 10/08/2017 - Aggiornato il 10/08/2017 - 109 kb - pdf)