Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) nell’ambito degli interventi urgenti di edilizia giudiziaria demaniale da eseguirsi nel Palazzo di Giustizia di Milano, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la ristrutturazione degli archivi cartacei
Scelta del contraente
Affidamento ai sensi dell'art. 60 e ss. con dimezzamento dei termini ai sensi dell'art. 36, comma 9
Allegati

(Pubblicato il 03/04/2020 - Aggiornato il 03/04/2020 - 93 kb - pdf)