Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
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Allegati

(Pubblicato il 09/10/2023 - Aggiornato il 09/10/2023 - 5021 kb - pdf)

(Pubblicato il 11/04/2022 - Aggiornato il 11/04/2022 - 215 kb - pdf)

(Pubblicato il 11/02/2022 - Aggiornato il 11/02/2022 - 692 kb - pdf)

(Pubblicato il 28/02/2022 - Aggiornato il 28/02/2022 - 351 kb - pdf)

(Pubblicato il 16/09/2022 - Aggiornato il 16/09/2022 - 882 kb - pdf)