Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG del personale Div 6 - Ufficio bilancio
Competenze
- supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio, ferma restando l’autonomia dei titolari dei centri di Responsabilità;
- individuazione delle coperture finanziarie per gli interventi di competenza del ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell’impiego delle risorse disponibili e supporto alla Direzioni generali dei tre dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;
- supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- gestione capitoli/piani gestionali relativi alle assegnazioni di competenza della direzione generale agli uffici periferici;
- gestione unificata delle spese comuni;
- gestione delle restituzioni di somme indebitamente versate sul capo XV dello stato di previsione delle entrate.