Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
OOPP Campania, Molise, Puglia, Basilicata Ufficio 4 - Tecnico per le dighe
Competenze Ufficio “Tecnico per le dighe”
- parere sui progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi ed esecutivi e redazione dei fogli di condizione per la costruzione delle opere;
- istruttoria ed approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi di interventi di riparazione locale su dighe esistenti e di interventi di adeguamento/miglioramento e di riparazione locale di opere complementari e accessorie;
- istruttoria ed approvazione tecnica degli studi di rivalutazione sismica delle opere complementari e accessorie escluse quelle di ritenuta ai sensi dell’articolo 4, del decreto legge n.79 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n.139 del 2004;
- vigilanza sulla esecuzione dei lavori di costruzione di nuove dighe, di interventi di adeguamento e di miglioramento, nomina dell’assistente governativo e autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- vigilanza durante l’esercizio sperimentale e ordinario degli sbarramenti attraverso visite ispettive e controllo delle asseverazioni e delle rilevazioni strumentali; autorizzazione e revoca agli invasi sperimentali;
- prescrizione di studi, di indagini, di provvedimenti di limitazioni dell’esercizio e di esecuzione di interventi per motivi di sicurezza;
- redazione e aggiornamento dei Fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione delle dighe e dei Documenti di protezione civile;
- provvedimenti di urgenza;
- segnalazione alle Prefetture della mancata ottemperanza alle normative di settore;
- parere alle Regioni sui progetti di gestione degli invasi;
- verifiche istruttorie dei progetti e vigilanza durante l’esercizio delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- attività di cooperazione con le strutture territoriali di protezione civile e supporto tecnico in occasione di scenari di allertamento o di emergenza che coinvolgano la sicurezza delle dighe;
- assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi e convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione da parte della Direzione generale.
svolge le funzioni indicate all’articolo 3, comma 5, relativamente ai bacini con foce al litorale tirrenico dal Tevere (escluso) al Lao (escluso), bacini con foce al litorale adriatico a sud del Pescara (escluso) e bacini con foce al litorale jonico a nord del Sinni (incluso);