Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per le strade e le autostrade Div 4 - Rapporti internazionali ed europei
Competenze
- attività concernenti le relazioni e gli accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario;
- attività relative ad accordi intergovernativi e convenzioni bilaterali o multilaterali in materia stradale ed autostradale;
- partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore e partecipazione ai Comitati previsti dalle direttive europee di settore;
- supporto al recepimento di direttive europee e all’attuazione di regolamenti e decisioni europee nei settori di competenza della Direzione generale;
- gestione procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 7-nonies della direttiva 1999/62/CE e ss.mm.ii.;
- tenuta e gestione dei registri elettronici del servizio europeo di telepedaggio e attuazion