Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per le dighe Div 4 - Coordinamento controllo dighe in costruzione e in esercizio sperimentale
Competenze
- coordinamento procedimenti tecnici relativi alla progettazione e costruzione di nuove dighe e di quelli relativi alle dighe in esercizio sperimentale fino al collaudo ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 1° novembre 1959, n.1363;
- coordinamento procedimenti tecnici relativi agli interventi di adeguamento delle dighe esistenti fino al rinnovo del collaudo ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n.1363 del 1959;
- coordinamento delle attività inerenti al collaudo ex articolo 14 del D.P.R. n.1363 del 1959, ivi compresa l’approvazione dei relativi certificati;
- parere sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di costruzione di nuove dighe e degli interventi di adeguamento di dighe esistenti ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n.1363 del 1959;
- istruttoria ed approvazione tecnica ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, dei progetti definitivi/esecutivi di nuove dighe, di interventi sulle dighe in esercizio sperimentale e di interventi di adeguamento di dighe esistenti;
- vigilanza sulle operazioni di controllo delle dighe in costruzione e in esercizio sperimentale mediante il coordinamento delle attività degli uffici tecnici per le dighe, nulla osta all’autorizzazione agli invasi sperimentali;
- richieste di parere alle divisioni 6 e 7 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- promozione dei provvedimenti di indagine tecnica o di limitazione dell’esercizio per motivi di sicurezza;
- istruttoria ed approvazione dei Fogli di condizioni per la costruzione e dei Fogli di condizioni per l’esercizio e la manutenzione;
- rapporti con le amministrazioni titolari dei poteri di concessione di derivazione in materia di costruzione di nuove dighe, di completamento degli invasi sperimentali e di realizzazione degli interventi di adeguamento.