Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per le dighe Div 2 - Affari tecnici generali, coordinamento sistema informativo dighe ed emergenze
Competenze
- affari tecnici generali e i rapporti tra la Direzione e le altre amministrazioni;
- attività concernente l’emanazione della normativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche;
- attività relative alle dighe in Stato estero inducenti rischio idraulico in territorio italiano;
- gestione e sviluppo delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali e di monitoraggio;
- gestione degli archivi tecnici delle dighe e delle infrastrutture idriche;
- organizzazione del servizio di reperibilità;
- coordinamento del supporto e dell’assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- attività di indirizzo degli uffici tecnici relativamente ai documenti di Protezione Civile.