Patente di guida - Rilascio duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione (non definibili dall'UCO)
Uffici responsabili
Periferia Trasporti, tutte le Dgt, Umc, Cpa, UstifDescrizione
Le informazioni dettagliate sul procedimento sono disponibili nella sezione "Come fare per > Patenti mezzi e abilitazioni > patenti mezzi stradali" alla pagina:
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/smarrimento-furto-distruzione
Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della repubblica 9 marzo 2000, n. 104 pubblicato su Normattiva che ha abrogato l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
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